CCNQ 09.08.2000
1. Il contingente dei distacchi sindacali, per la durata del presente contratto, è pari a n. 2460 e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, comma 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. Il contingente dei distacchi è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo la tabella allegato n. 1.
2. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al co. 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7.8.1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 44, co. 7 del d.lgs 80/98, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB -USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7.8.1998.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, per il secondo biennio economico di contrattazione 2000-2001 sono rappresentative nei comparti ai sensi dell'art. 1, comma 5 le organizzazioni sindacali indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 8, che avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003.
4. Nel comparto ministeri ove i dati associativi ed elettorali delle organizzazioni sindacali non risultano tuttora certificati si provvederà a ripartire i distacchi spettanti, pari a n. 421 ai sensi della tabella allegato 1, con successivo accordo.
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