CCNQ 09.08.2000
1. È confermato il contingente dei permessi previsto dall'art. 44, lett. f) del D.Lgs. 80/98 e dal CCNQ del 7.8.98 sulle prerogative sindacali.
2. I permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione di tutti i comparti escluso quello della scuola, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 77 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi di cui al comma 2 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente mentre alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1 comma 5 competono nella misura di n. 47 minuti per dipendente.
4. Nel comparto scuola e sino all'entrata in funzione delle RSU, i permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) e c), sono in misura di n. 67 minuti per dipendente, calcolati con le modalità del comma 2. Con l'entrata in funzione delle RSU essi divengono n. 37 minuti per dipendente e - dopo l'applicazione del comma 5 - n. 36.
5. Nel comparto scuola, al momento della pratica attuazione dell'apposito accordo di modifica sulla definizione delle aree di contrattazione, con il quale è stata istituita l'area della dirigenza scolastica, un minuto per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà utilizzato in forma cumulata per garantire n. 10 distacchi nella citata istituenda area.
6. I permessi di spettanza delle OO.SS. di
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.