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CCNQ 09.08.2000

Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000/2001 sottoscritto il 9.8.2000. (G.U. 22.09.2000, n. 222 - S.O. n. 156)

Art. 4 - Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi sindacali loro spettanti nel modo seguente:

a) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti esclusi i ministeri pari a n. 337 distacchi;

b) sino ad un massimo di 13 minuti per dipendente in servizio per il comparto Ministeri, pari a n. 39 distacchi, accantonati in attesa dell'accordo dell'art. 2, comma 5.

c) ulteriori n. 10 minuti pari ad altri n. 107 distacchi per il solo comparto scuola.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1 lettere a) e c) ammonta a n. 444 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui alla tabella allegato n. 1 - pari, senza il comparto ministeri, a n. 2039 - per un totale complessivo di n. 2483 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tabelle allegate dal n. 2 al n. 8. Nella tabella n. 9 sono indicati i distacchi cumulati che dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

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