CCNQ 09.08.2000
1. Sono confermati i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al comma 1 per tutti i comparti, in ragione di anno, è costituito da n. 419.162 ore, di cui n. 28.530 riservate alle confederazioni e n. 385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative dei comparti di cui al presente accordo, ripartite sulla base delle tabelle allegate dal n. 10 al n. 18. N. 4755 ore di permesso, destinate alle confederazioni sono accantonate in attesa dell'esito di giudizi pendenti.
3. Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Ministeri (ricompreso in quello generale del comma 2) è pari a n. 37.600 ore di permesso, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 5.
4. Sono confermate le modalità di utilizzo previste dall'art. 11 del CCNQ del 7.8.1998.
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