Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo II - Soggetti
Capo IV - Comunità montane
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.