Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo III - Organi
Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale 53
1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore 54 .
Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione.
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