Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo III - Organi
Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
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