Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo III - Organi
Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.
La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (G.U. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (G.U. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27
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