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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte I - Ordinamento istituzionale

Titolo III - Organi

Capo II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Art. 70 - Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. 66

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 67

4. [Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570]. 68

66

Comma così modificato dalla lettera a) del comma 26 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

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