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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte I - Ordinamento istituzionale

Titolo V - Servizi e interventi pubblici locali

Art. 112 - Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. [I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] 113 .

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

113

Comma abrogato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448

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