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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte I - Ordinamento istituzionale

Titolo VI - Controlli

Capo I - Controllo sugli atti

Art. 124 - Pubblicazione delle deliberazioni 159

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

159

Il testo dei commi 1 e 2 è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 9, comma 5.bis del D.L. 18.10. 2012, n. 179, conv. con modif. da L. 17 dicembre 2012, n. 221.

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