Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte I - Ordinamento istituzionale
Titolo VI - Controlli
Capo I - Controllo sugli atti
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.