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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 150 - Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 181

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

[3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.] 182

181

Comma così modificato dall'art. 74, comma 1, n. 4), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

182

Comma abrogato d

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