Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte II - Ordinamento finanziario e contabile
Titolo III - Gestione del bilancio
Capo III - Risultato di amministrazione e residui
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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