Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)
Parte II - Ordinamento finanziario e contabile
Titolo IV - Investimenti
Capo II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
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