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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo V - Tesoreria

Capo I - Disposizioni generali

Art. 208 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; 354 ;

c) altri soggetti abilitati per legge.

354

Lettera così modificata dall'art. 1, comma 4-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 e, successivamente, dall'art. 74, comma 1, n. 46), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1

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