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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo V - Tesoreria

Capo I - Disposizioni generali

Art. 212 - Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

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