Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte II - Ordinamento finanziario e contabile
Titolo VI - Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. 416
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