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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati 439

Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali

Art. 243 bis - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 440

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 441

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla c

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