Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte II - Ordinamento finanziario e contabile
Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati 461
Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle
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