Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
Parte II - Ordinamento finanziario e contabile
Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati 463
Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali
1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.
Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350
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