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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati 463

Capo I - Enti locali deficitari: disposizioni generali

Art. 243 sexies - Pagamento di debiti 464

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

463

Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350

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