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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Titolo VIII - Enti locali deficitari o dissestati 518

Capo V - Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

Art. 267 - Prescrizioni sulla dotazione organica 519

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.

518

Le disposizioni del presente titolo (artt. 242 - 269) relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

519

La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (G.U. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della quest

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