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Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (G.U. 28.09.2000, n. 227 - S.O.)

Parte IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni

Art. 275 - Norma finale 540

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo

540

La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (G.U. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (G.U. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione; ha infine dic

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