Decreto legge 28.08.2000, n. 240
1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tale fine disponibili dal 1 settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1 settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1 settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000,
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