D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
2.1 Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto 178/97, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154. 2.2 Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarà disciplinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado;
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