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D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200

Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 3 - Dotazione perequativa

3.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;

b) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;

c) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria, di cui all'articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.

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