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D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200

Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado . (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 4 - dotazione organica di sostegno

4.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti.

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