D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
5.1 I Provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera b) dell'articolo 3.
5.2 Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all'entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.
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