D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 200
6.1 Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i Provveditori agli studi dispongono i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.
6.2 In presenza di particolari situazioni, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere adottati criteri di maggiore flessibilità rispetto ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.
6.3 Qualora non previste nella definizione dell'organico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l'attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.
6.4 Nella fase contemplata dal presente articolo i Provveditori agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero limitato di attività di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
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