D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 201
3.1 La dotazione organica provinciale di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.
3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella "1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, al temine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.
3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
3.4 Con la tabella "3", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, re
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