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D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 201

Disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 5 - Addetti alle aziende agrarie

5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

5.2 L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.

5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.

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