IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 201

Disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 7 - Istituzioni educative

7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.

7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all'articolo 3. È, peraltro, assicurato alle scuole annesse a

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.