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D.M. Pubblica istruzione 10.08.2000, n. 201

Disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. (G.U. 28.09.2000, n. 227)

Art. 8 - Lavori socialmente utili e contratti di appalto

8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti beneficiari delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65, in quanto impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2" deve essere sottratto, relativamente al rispettivo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.

Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni dei profili professionali di assistente amministrativo o assistente tecnico, destinatari degli incarichi di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2" deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

I contingenti di posti sottratti per effetto delle norme suindicate, pur concorrendo a costituire la dotazione organica di istituto e quindi provinciale, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti

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