Circolare MPI 14.04.2000, n. 117
Esami di Stato. Crediti formativi acquisiti all'estero.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.3.2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, prevede, relativamente a quelli acquisiti all'estero:
1. che le relative certificazioni vanno legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale incombenza previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia (art. 3, comma 2);
2. che le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui sopra, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (art. 3, comma 3).
Ciò premesso, al fine di una più puntuale informazione sugli aspetti sopra indicati, si chiarisce quanto segue:
1. le convenzioni o accordi internazionali, cui fa riferimento l'art. 3, comma 2 del citato D.M. n. 49, sono la Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 e la Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, che hanno abolito la legalizzazione degli atti pubblici. Pertanto, per le certificazioni dei crediti formativi provenienti o da autorità pubbliche di uno dei Paesi aderenti a tali Convenzioni o, comunque, confermate da un'autorità pubblica del Paese medesimo, comprese le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, non deve essere richiesta legalizzazione o convalida alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
I Paesi aderenti alle suddette Convenzioni sono i seguenti:
Austria Belgio Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Jugoslavia Liechtenstein Lussemburgo Norvegia Olanda Portogallo Spagna Svezia Svizzera Tu
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