Circolare MPI 21.04.2000, n. 130
Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315.
Con l'avvio presso le Università dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero sistema scolastico.
Tra le attività previste nel curricolo formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della legge n. 315/1998.
In considerazione della necessità di valorizzare e sostenere l'esperienza professionale del dipendente personale presso le Università, come momento che realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.
Considerato che nella fattispecie in esame - come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi organizzativi - non è facile il coordinamento delle due attività, data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle istituzioni scolastiche sui seguenti punti:
- il piano annuale dell'attività di istituto deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa ed organizzativa contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa dovrà prevedere per tale personale, attraverso opportuni adattamenti, un'articolazione dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno lavorativo presso la
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