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D.P.R. 07.04.2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 16.05.2000, n. 112)

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Art. 1 -

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'U.E. vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":

a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;

b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;

c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).

2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:

a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);

b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;

c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma l, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 d

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