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D.P.R. 07.04.2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. (G.U. 16.05.2000, n. 112)

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Art. 4 -

1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.

6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

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