Informativa INPDAP 28.04.2000, n. 24
D.M. 29.07.1997, n. 331.
Il decreto ministeriale indicato in oggetto ha previsto per il lavoratore pubblico la facoltà di scegliere la prestazione di lavoro part-time e contestualmente di ottenere l'erogazione del trattamento di quiescenza di anzianità, a condizione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 59 comma 6 e 7 della legge 449/97. Il trattamento di quiescenza è riconosciuto in deroga al regime di non cumulabilità previsto dalla legge 662/96. Come già detto il trattamento concesso è quello di anzianità e non è quindi possibile modificare il rapporto di lavoro da full-time a part-time e richiedere il trattamento pensionistico previsto dal decreto in oggetto, per l'iscritto che ha già raggiunto l'età pensionabile e che è stato trattenuto oltre i limiti di età previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza.
Ulteriore considerazione da svolgere è quella relativa al divieto di cumulo che riguarda questa particolare categoria di lavoratori - pensionati, che intendono svolgere una attività lavorativa autonoma o dipendente oltre quella prestata presso l'ente di appartenenza. Oltre che al regime delle incompatibilità, materia per la quale si rinvia alle circolari del dipartimento della Funzione pubblica, occorre aver riguardo al regime dell'incumulabilità tra attività lavorativa e pensione di anzianità, così come è stata delineata dall'art. 59 della legge 449/97, in base al quale la pensione stessa non è cumulabile in toto con i redditi da lavoro dipendente ed è invece parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 50% eccedente il trattamento minimo INPS.
Da ultimo è necessario prendere in considerazione il problema dell'erogazione in sede di pensione della 13 a mensilità ai dipendenti delle amministrazioni statali, per i quali l'art. 97 del D.P.R. 1092/73 ne prevede la sospensione quando prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.
È evidente tuttavia che la norma in esame prevede
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