Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo I - Disposizioni generali
1. La Regione disciplina, con la presente legge, i servizi educativi per la prima infanzia, uniformandosi ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità, sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali che tra uomo e donna, della valorizzazione della differenza di genere, della partecipazione, della integrazione tra le diverse culture, promuovendo il diritto all'educazione, all'istruzione, la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. La Regione eroga, in favore dei Comuni e loro associazioni, contributi per la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e per la gestione dei servizi stessi.
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