Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo IV - Programmazione, gestione.
1. La Giunta Regionale, entro sei mesi di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive generali per l'attuazione della presente legge, prevedendo, in particolare:
a) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli articoli 3) e 4) della presente legge;
b) i requisiti tecnico- strutturali;
c) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;
d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impegnati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi;
e) la formazione del personale;
f) la direzione, la organizzazione e la gestione dei servizi.
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