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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo IV - Programmazione, gestione.

Art. 10 - Direttive generali di attuazione

1. La Giunta Regionale, entro sei mesi di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive generali per l'attuazione della presente legge, prevedendo, in particolare:

a) le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia di cui agli articoli 3) e 4) della presente legge;

b) i requisiti tecnico- strutturali;

c) gli standard minimi di idoneità degli ambienti;

d) i requisiti ed i titoli di studio degli operatori impegnati nei servizi e di quelli impegnati per la direzione e coordinamento degli stessi;

e) la formazione del personale;

f) la direzione, la organizzazione e la gestione dei servizi.

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