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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo IV - Programmazione, gestione.

Art. 11 - Gestione dei Servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

a) dai Comuni, singoli o associati;

b) da soggetti privati scelti dai Comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.

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