Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.
Titolo IV - Programmazione, gestione.
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, singoli o associati;
b) da soggetti privati scelti dai Comuni, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica;
c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.
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