Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo IV - Programmazione, gestione.
1. I Comuni, singoli o associati, nell'ambito dei propri regolamenti, da adeguarsi a seguito della approvazione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, determinano le modalità di funzionamento, i criteri di accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi ai nidi d'infanzia e determinano le misure a sostegno per l'accesso ai servizi medesimi, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, alle condizioni socio economiche e professionali dei genitori, nonché ai bambini portatori di handicap.
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