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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo IV - Programmazione, gestione.

Art. 13 - Personale

1. All'interno dei profili professionali stabiliti ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs 31.3.1998, n.112, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 129 del D.lgs 31.3.1998, n.112 relativamente ai profili professionali, gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi dovranno essere dotati dello stesso titolo di studio, anche al fine di garantire la mobilità tra i diversi servizi.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori, assicurano le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione e a quanto specificato dalle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10, sia per il personale educativo e ausiliario, che per il personale di direzione e coordinamento.

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