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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo IV - Programmazione, gestione.

Art. 14 - Sistema informativo

1. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per l'infanzia sono tenuti a fornire informazioni e dati statistici alla Regione, anche ai fini dell'attuazione dell'Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 "Piano sociale regionale 1998/2000" e di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'Infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia", nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

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