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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo IV - Programmazione, gestione.

Art. 15 - Compiti delle strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano la tutela e la vigilanza tecnico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia mediante interventi costanti.

2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano, inoltre, forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

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