Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo IV - Programmazione, gestione.
1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, attribuisce al Direttore regionale "Area qualità della vita e promozione sociale", una dotazione pari al quattro per cento dello stanziamento previsto in bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con l'Università, gli Enti e gli Istituti di ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni interdirezionali e interistituzionali.
2. Nell'attività di studio di cui al comma precedente è compreso l'affidamento dell'incarico di consulenza per la predisposizione delle direttive generali di attuazione della presente legge di cui al precedente articolo 10.
3. Il fondo di cui al precedente comma 1 può, inoltre, essere utilizzato anche per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale della struttura e per dotare la stessa di strumenti operativi necessari per la gestione della presente legge.
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