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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 17 - Contributi a Comuni e Province

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi:

1.1) ai Comuni e loro Associazioni, costituite ai sensi della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni per:

a) la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia;

b) la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali.

1.2) alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

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