Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, concede contributi:
1.1) ai Comuni e loro Associazioni, costituite ai sensi della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni per:
a) la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia;
b) la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali.
1.2) alle Province per la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.
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