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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 18 - Compartecipazione regionale

1. La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, attraverso la concessione di:

a) contributi per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della rata di ammortamento annua ventennale posticipata al saggio di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti della spesa ammissibile. I contributi sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti mediante semestralità costanti., comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di concessione del mutuo. La spesa massima riconosciuta ammissibile a finanziamento regionale non può comunque superare il miliardo di lire per ciascun ente richiedente.

b) contributi per l'arredamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia, in misura non superiore all'ottanta per cento dell'investimento, corrisposti, in conto capitale, direttamente agli enti interessati, per un massimo di £. 80.000.000.

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