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Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Fonte: Bollettino Ufficiale 9 giugno 2000, n. 16.

Titolo V - Contributi regionali.

Capo I - Finalità e destinatari dei contributi

Art. 19 - Modalità di accesso ai contributi regionali in conto rata mutuo

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) della presente legge, i soggetti interessati devono inviare richiesta di finanziamento alla Giunta Regionale - Direzione Regionale Infrastrutture, mobilità, edilizia residenziale e aree urbane - L'Aquila, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, esclusivamente con raccomandata A.R. del Servizio Postale Nazionale. Fa fede il timbro postale di partenza.

Alla richiesta deve essere allegata la deliberazione con la quale:

- si approva il progetto preliminare ed il relativo quadro economico della spesa, per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e si impegna l'ente a garantirne la gestione, almeno per la durata del mutuo;

- si da atto che il progetto rispetta le caratteristiche tecniche e gli standard strutturali e qualitativi vigenti;

- si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'ente richiedente, che non potrà comunque essere inferiore al cinquanta per cento della spesa complessiva prevista nel quadro economico del progetto;

- si individua l'Istituto al quale si rivolgerà la richiesta di mutuo;

- si impegna l'ente, nella redazione del progetto esecutivo, a non modificare restrittivamente le caratteristiche individuate nel preliminare approvato;

- si dichiara il numero dei bambini, da tre mesi a tre anni, iscritti nell'anno di riferimento, ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune, singolo o associato, ovvero il numero dei bambini,

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