Legge regionale Regione Abruzzo 28.04.2000, n. 76
Titolo V - Contributi regionali.
Capo I - Finalità e destinatari dei contributi
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a, i Comuni, singoli o associati, devono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di credito abilitati.
2. Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale su presentazione della seguente documentazione:
- adesione di massima alla concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante;
- deliberazione di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere da realizzare con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici. La stessa deliberazione deve comunque contenere l'attestazione che il progetto è conforme agli standard tecnico
- strutturali e qualitativi vigenti e rispetta le caratteristiche già individuate nel progetto preliminare ammesso a finanziamento;
- deliberazione di assunzione del mutuo.
L'erogazione in conto mutuo è disposta sulla base della documentazione di cui al D.M. Tesoro del 7.1.1998, trasmessa dai Comuni, singoli o associati, direttamente all'Istituto mutuante.
3. Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente mutuatario, nel rispetto della normativa vigente, approvato dal Comune, singolo o associato ed omologato con atto del dirigente della struttura competente della Direzione Infrastrutture, Mobilità, Edilizia residenziale ed Aree Urbane.
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